Informazioni relative agli Esami Avvocato e richiesta di partecipazione |
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COS'E' | Informazioni relative alle prove scritte ed orali degli Esami per Avvocati, ad esempio:
- Pubblicazione del bando di esame;
- informazioni sui termini per la presentazione delle domande di ammissione;
- composizione delle commissioni di esame;
- data e luogo di svolgimento delle prove scritte;
- pubblicazione elenco ammessi alle prove orali;
- pubblicazione calendario delle prove orali.
Possono fare richiesta di partecipazione agli Esami di Avvocato coloro che abbiano i requisiti previsti dalla Legge.
L’art. 15 della Legge n.183/11, nel tentativo di ridurre gli adempimenti burocratici per i cittadini, ha stabilito che dall’01/01/2012 le pubbliche amministrazioni nei reciproci rapporti e nei rapporti con i gestori di pubblici servizi, come sono i Consigli degli Ordini, debbano accettare le certificazioni sostitutive. Pertanto non è più necessario il rilascio del certificato di abilitazione da parte della Segreteria. |
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CHI | Candidati agli Esami per Avvocati. |
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COME/ DOCUMENTAZIONE | L’iscrizione all’esame di Avvocato è disponibile on-line al sito:
https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_6_1.wp?previsiousPage=mg 1 6&contentId=SCE1059494 |
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DOVE | Ufficio Esami di Avvocato - Castelcapuano - Piazza E. De Nicola.
La domanda deve essere altresì depositata brevi manu presso l’Ufficio o spedita con raccomandata a/r, per un controllo finalizzato esclusivamente all’assolvimento degli oneri fiscali. |
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COSTO | La domanda di ammissione, redatta in bollo di € 16,00, comporta il pagamento di una tassa pari a € 12,91 da effettuare con modello F23, nonché il versamento di un contributo di € 50,00 a titolo di contributo forfettario per le spese di esame. . |
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TEMPI | Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’ammissione alle prove scritte dei candidati viene disposta dalla Commissione esaminatrice appositamente nominata dal Ministero della Giustizia. |
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LEGGI / REGOLAMENTI | R.D.L. 27/11/1933, n. 1578 conv. in L. 22/01/1934 n. 36;
R.D. 22/01/1934, n. 37;
L. 24/02/1997, n. 27;
D.L. 21/05/2003, n. 112 conv. in L. 18/07/2003, n. 180;
D.L. 24/01/2012, n. 1 conv. in L. 24/03/2012, n. 27;
D.L. 09/02/2012, n. 5 conv. in L. 04/04/2012, n. 35;
L. 31/12/2012, n. 247;
D.M. 11/09/2014; D.M. 16/09/2014. |
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