Commissariato usi civici

Competenze

Gli usi civici sono diritti di godimento che spettano ai membri di una collettività, e che vengono esercitati su beni di proprietà demaniale, comunale, privata. le loro origini sono molto antiche e sono legate all’esigenza di riconoscere un diritto di sopravvivenza a persone prive di mezzi propri di sostentamento e che non avevano altra risorsa per soddisfare le proprie fondamentali necessità di vita se non attingendole a proprietà pubbliche o di terzi. Si è così delineata una varia tipologia di usi civici – che risalgono ad epoca romana e anche preromana- corrispondente alle varie necessità delle popolazioni: dal diritto di pascolo a quello di raccogliere erbe, al diritto di far legna. per la loro origine e per la loro natura, gli usi civici hanno avuto ed hanno una incidenza rilevante sui territori forestali.
La legislazione italiana sugli usi civici risale agli anni venti, e la sua formulazione tende a un riordinamento della materia e in particolare alla loro liquidazione secondo criteri e modalità che salvaguardino gli interessi delle popolazioni.
Le norme che riguardano gli usi civici fanno capo alla legge 16 giugno 1927 n. 1766; al regolamento 26 febbraio 1928 n. 33; alla legge 10 giugno 1930 n. 1070; e infine, per quanto riguarda il trasferimento delle competenze amministrative alle regioni, al d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616.
La legge del ’27 che ha disposto il riordinamento degli usi civici ha istituito i “commissariati regionali per la liquidazione degli usi civici”, i quali sono dotati di funzioni giurisdizionali e amministrative. questi organi hanno dunque un significativo rilievo del sistema forestale nazionale, in funzione della duplice necessità di salvaguardare legittimi interessi collettivi da un lato e situazioni territoriali e ambientali dall’altro.