Come fare per...


Estradizioni e mandati di arresti Europei, Riconoscimenti sentenze straniere, trasferimenti all’estero e rogatorie internazionali
COS'E'

L'Estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria tra Stati e consiste nella consegna da parte di uno Stato di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, a un altro Stato affinché venga sottoposto al giudizio penale (in questo caso si ha estradizione processuale) o alle sanzioni penali se già condannato (in questo caso si ha estradizione esecutiva). L'estradizione può essere attiva o passiva. È attiva quando uno Stato richiede a un altro Stato la consegna di un individuo imputato o condannato nel proprio territorio; è passiva quando, invece, è lo Stato "ospitante" l'individuo colpevole o da sottoporre a giudizio (per un reato commesso nello Stato richiedente) che riceve la richiesta di consegna, avanzata da un altro Stato.

 

Il Mandato di Arresto Europeo (detto M.A.E.) consiste in una decisione emessa da uno Stato membro della Comunità Europea in vista dell’arresto o della consegna da parte di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale (in questo caso si parla di M.A.E. processuale), dell’esecuzione di una pena (e allora si parla di M.A.E. esecutivo), ovvero dell’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà.

 

Il Riconoscimento di sentenze(art.64) e di provvedimenti stranieri (art.65) In base alla L. 31.05.1995 n.218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

  • il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
  • l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
  • le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
  • essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
  • essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
  • non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
  • le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

 

Con lo strumento dell'assistenza giudiziaria in materia penale gli Stati possono prestarsi reciproca assistenza nella lotta contro la criminalità internazionale.

Il Giudice che deve svolgere indagini nel territorio di uno Stato estero può chiedere alle Autorità giudiziarie di quello Stato di eseguirle in sua vece provvedendo al compimento degli atti richiesti e trasmettendone i risultati documentali al Paese richiedente, ai fini del loro utilizzo nel processo.

L'assistenza giudiziaria ha a oggetto lo svolgimento di una attività istruttoria diretta ad acquisire le prove relative a un certo reato e può consistere: nell'audizione di testimoni e imputati, nel sequestro a titolo conservativo e nella consegna di prove, documenti e altri beni pertinenti al reato, nella perquisizione domiciliare, nella notificazione di sentenze e di altri atti giudiziari che non possono essere eseguite nel territorio dello Stato richiedente.

La materia dell'assistenza giudiziaria è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (art. 10); dalla legge (Libro XI, titolo III, artt. 723 ess. c.p.p.; artt. 201 – 206 norme di attuazione c.p.p.); dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti, prevalgono sulle norme di legge ordinaria. Il codice di procedura penale distingue tra le c.d. "rogatorie passive", ossia richieste di assistenza pervenute dall'estero, e le c.d. "rogatorie attive" ossia richieste formulate all'estero.

CHI
  • Avvocati delle parti (imputato);
  • Procura generale;
  • Ministero della Giustizia,
  • Polizia Giudiziaria
COME/ DOCUMENTAZIONE

Si rimanda alle leggi in materia

DOVE

Cancelleria della VIII Sezione Penale

Palazzo di Giustizia di Napoli, Torre C, Piano 14°, Stanza 24

COSTO

N.A.

TEMPI

Il deposito è contestuale

LEGGI / REGOLAMENTI

Artt 697 cpp e segg. (per le estradizioni)

L 69/05 (per i mandati di arresto europei)

Artt. 723 cpp e segg. (per le rogatorie internazionali)

Artt. 730 cpp e segg. (per i riconoscimenti delle sentenze straniere)

Art. 742 e segg. (per i trasferimenti all’estero).